Ѡ INFINITY DOWNLINE Ѡ
- L'azienda, aspetti legali e fiscali -
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Il programma Infinity Downline è stato creato dall'azienda Multiplex Systems, Inc., una Incorporated Company (corrisponde alle nostre S.P.A.) registrata nello Stato di New York (Stati Uniti) presso l'ufficio della Segreteria di Stato. La sede dell'azienda risiede al seguente indirizzo: POB 71 New York, NY 10028
La società vende servizi e prodotti informatici, mediante il sistema commerciale del Network Marketing.
In Italia, il Network Marketing è legale al 100%, come dimostra il Progetto di legge n°3322:
"Onorevoli Colleghi! - Negli
ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo
del network marketing, una forma di vendita del
tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale
che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della
vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta
chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita
diretta con il metodo del network marketing ed, invece,
vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato,
dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato
luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane
mistificazioni.
Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione
tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a
struttura network, e le cosiddette forme di "vendita
piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono
oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare
il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono,
al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra
non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso
alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di
vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo
loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al
valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale la
merce, il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori
che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore
all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena
subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il "diritto
d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e così via.
Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce
venduta.
La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di
vendita determina un progressivo aumento del rischio del "crollo"
dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi,
entrano nella rete di vendita.
Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai
quali viene invece prospettata la possibilità di realizzare elevati
guadagni così come avvenuto per chi ha investito prima di loro.
Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il
carattere truffaldino della vendita piramidale.
Sulla base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli
elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita
piramidale.
Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla
acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice
reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli
acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il
diritto di accesso all'organizzazione. Nella vendita diretta,
invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce
effettivamente venduta.
Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale è
obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di "pura
facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione. Anche
per questo motivo il diritto dell'acquirente di restituzione della
merce, anche ove formalmente previsto, rimane di difficilissima
attuazione.
Chiarite le differenze tra vendita diretta e vendita
piramidale appare quindi evidente come, al fine di tutelare i
consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta
concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli strumenti
normativi che colpiscano in modo specifico e puntuale le
organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.
A tal fine si è in primo luogo analizzato quanto è stato
elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, partendo
innanzitutto dai Paesi europei, a noi più vicini, per poi passare a
quelli extra-europei.
In Belgio vige il divieto di esercitare la vendita a catena.
Secondo quanto viene stabilito dalla legge, per vietare un
tipo di vendita è necessario che concorrano i seguenti fattori: 1)
pagamento per accedere alla struttura di vendita; 2) rischio di
perdita di quel pagamento; 3) incentivi in denaro per reclutare
altri partecipanti (onorario per il reclutamento).
Anche in Francia vige il divieto di esercitare la vendita a
catena.
La vendita a catena è definita come una tecnica di vendita
nella quale il cliente è associato alla commercializzazione del
prodotto. Egli riceve i prodotti gratis o ad un prezzo
inferiore in cambio della collocazione di tagliandi o biglietti, o
di reclutamento di nuovi clienti. Sono inoltre vietate le tecniche
di vendita particolari chiamate "catena di lettere".
In Germania viene punita dalla legge qualsiasi persona che
nel corso di un'attività commerciale induce, direttamente o
indirettamente, il consumatore, non commerciante, ad acquistare un
prodotto in cambio di determinati benefìci o di impegnarsi a indurre
altre persone a concludere transazioni di tipo simile, assicurando
il godimento degli stessi benefìci.
Nel Portogallo vi è il divieto di esercitare la promozione e
la vendita a catena o piramidale.
E' vietato offrire a persone beni e servizi gratis o
ad un prezzo ridotto in cambio dell'impegno del cliente a trovare
altri clienti o a raggiungere un alto volume di vendite.
In Austria esiste un divieto di esercitare la vendita a
catena.
Con l'espressione "sistema di vendita a catena" s'intende un
accordo di vendita in cui al cliente è garantito un determinato
prezzo per beni e servizi a condizione che questi recluti nuovi
clienti che entrino in un rapporto contrattuale simile con il
venditore.
Anche per la Svizzera vige il divieto di esercitare la
vendita a catena.
Viene così definita la vendita di beni e servizi a
condizioni vantaggiose per il cliente a patto che lo stesso trovi
altri clienti disposti a svolgere la stessa attività. Il divieto è
esteso anche alle lotterie di qualsiasi genere in cui i partecipanti
debbano pagare una "tassa" e il cui profitto dipenda dal volume di
gradimento.
Infine, negli Stati Uniti, ove vige il principio della
libera impresa, non esiste una legge federale che regolamenti la
vendita piramidale.
Ma a causa del crescente aumento di società illegali che
manipolano la struttura e i contratti di multilevel
marketing, il Congresso ha delegato ai singoli Governi degli
Stati il compito di regolamentare la materia.
Sono quarantatré gli Stati che hanno adottato una specifica
normativa anti-piramidale (Anti-Pyramid Laws) ed almeno sei
Stati hanno prodotto specifiche leggi e regolamenti che definiscono
la vendita multilivello. In numerosi Stati, inoltre, la normativa
consente alle autorità statali di identificare e distinguere tra
società che adottano un legittimo sistema di distribuzione
multilivello dalle operazioni piramidali di natura fraudolenta.
Dalla ricognizione effettuata sui sistemi giuridici di altri
Paesi è emerso che l'unico modo per tutelare il consumatore dalla
truffa delle vendite piramidali è la predisposizione di un progetto
di legge ad hoc.
E' stata una scelta meditata e ponderata: lungi da noi
l'idea di predisporre l'ennesima quanto inutile leggina che vada ad
"intasare" il già affollato e variegato panorama normativo italiano.
Ma la scelta è obbligata: di fronte a fenomeni del tutto
nuovi occorre reagire con appropriati strumenti giuridici a tutela
dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Se gli strumenti
normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale compito è
giocoforza prevederne dei nuovi.
Gli articoli 1 e 2 sanciscono il divieto di realizzare,
organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita
piramidale e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo, catene di
S. Antonio.
L'articolo 3 stabilisce le sanzioni derivanti dalla
violazione degli articoli 1 e 2.
E' stata prevista la punibilità, sia pure solo di tipo
pecuniario, non soltanto di coloro che realizzano o promuovono
direttamente la vendita piramidale ma anche di coloro che
collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di persone
potenzialmente interessate, a tale attività.
Ciò al fine di ridurre drasticamente le capacità espansive,
potenzialmente illimitate, delle organizzazioni a piramide.
L'articolo 4 individua alcuni elementi presuntivi la cui
ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati negli articoli 1 e
2, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita piramidale
e quindi l'applicazione delle sanzioni previste.
La presente proposta di legge trae il suo fondamento dalla
considerazione che le vendite dirette, comprese quelle
multilivello,
presentano notevoli elementi positivi:
a) la possibilità di offrire nuovi
possibilità di impiego (a tempo pieno o part-time) in un
momento in cui il mercato del lavoro vive un momento di grave
stagnazione;
b) la comodità della dimostrazione dell'acquisto a domicilio
(si pensi al risparmio della "risorsa tempo" per chi acquista
direttamente da un venditore anziché recarsi nel classico esercizio
commerciale)".
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I redditi minori di 5.000 euro non sono tassati.
Una volta che raggiungerai questa soglia dovrai dichiarare i
tuoi introiti.
L'azienda non si occupa direttamente della tassazione dei redditi, e
ciascuno deve regolarsi in base alla normativa del proprio Paese.
Una volta che avrai raggiunto tale soglia, dunque, consultati
con un commercialista. Questi redditi prodotti
negli Stati Uniti possono essere dichiarati come "altri redditi" e
tassati in Italia, anche in presenza di redditi di altra natura (per
esempio da lavoro dipendente) e senza bisogno di partita IVA.
La normativa italiana prevede la possibilità che un residente in
Italia abbia redditi, anche di natura secondaria, al di fuori dei
confini nazionali.
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